Valutazione del rischio per i lavoratori minorenni
L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di valutare i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell’attività svolta, con particolare riguardo alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 977/1967 è vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi ed ai lavori indicati nell’Allegato I della legge citata così come modificata dal D.Lgs n. 345/1999 e dal D.L .vo 18/08/2000 n°. 262.
L’art. 7 della legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e in occasione del verificarsi di qualsivoglia modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare la suddetta valutazione dei rischi avendo riguardo, ad esempio allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
Si evidenzia peraltro, nel caso in cui siano impiegati dei minori, l’obbligo per il datore di lavoro di fornire le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 anche ai titolari della potestà genitoriale (art. 7, comma 2, legge n°. 977/1967).